Circolare 29

Circolare n. 29 – Elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2024/2027

Circolare n. 29 - Elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2024/2027

Circolare n. 29

 

AGLI STUDENTI

ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI

Al D.S.G.A

AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB

AGLI ATTI

 

 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2024/2027

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTA              la normativa vigente in materia di elezioni scolastiche;

VISTO              l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTA              l’O.M. n°215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n°98 del 9 aprile 1992, n°293 del 24 giugno 1996 e n°277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTO              il D.Lgs. n°297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA              l’O.M. n°267 del 4 agosto 1995;

VISTA              la Circolare n°38475 del M.I.M. in data 19/09/2024 recante per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2024/2025”;

VISTA              la nota USR Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U) 16685 20/09/2024 recante per oggetto “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – A.S. 2024/2025“;

VISTO              il proprio decreto n. 3654 con n. prot. 7629 del 04.10.2024 recante ad oggetto “Decreto di indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027”;

 

INDICE

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2024/2027, nei giorni di domenica 24 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì̀ 25 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 presso l’ufficio di Vicepresidenza della sede centrale dell’Istituto.

 

ADEMPIMENTI

  1. Presentazione delle liste
  • Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno (4 novembre 2024) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (9 novembre 2024) antecedente a quello fissato per le votazioni.
  • Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
  • La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
  • La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.
  • La commissione elettorale non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
  • Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
  • Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
  • Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al dirigente dell’Ambito Territoriale.
  • L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

 

 

  1. Propaganda elettorale
  • Propaganda elettorale dal 18° giorno (6 novembre 2024) al 2° giorno (22 novembre 2024) antecedente quello fissato per le votazioni.
  • Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati: i candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al dirigente scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.
  • Il dirigente scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

 

 

  1. Modalità di votazioni e scrutinio
  • Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (19 novembre 2024). È immediatamente insediato per le operazioni preliminari
  • Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
  • I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
  • I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
  • All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori.
  • Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti ed i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di un’altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista (voto di preferenza).
  • Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
  • Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
  • Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n°297 del 16 aprile 1994, il Consiglio d’Istituto s’intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

 

 

  1. Composizione del Consiglio d’Istituto
  • Si ricorda che il Consiglio d’Istituto è composto da 19 componenti, di cui:

n°8 rappresentanti del personale docente;

n°2 rappresentanti del personale ATA;

n°4 rappresentanti dei genitori;

n°4 rappresentanti degli allievi;

il dirigente scolastico.

  • Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

 

 

 

  1. Candidato ed elettore, formazione delle liste
  • Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti:
    • Rappresentanti del personale docente. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
    • Rappresentanti dei genitori. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà̀ sul minore.
    • Rappresentanti del personale ATA. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
    • Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.
  • Si sottolinea, inoltre, che ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
  • Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto e, per le diverse componenti, devono essere firmate da:

per la componente Studenti: almeno 20 studenti

per la componente Genitori: almeno 20 genitori

per la componente Docenti: almeno 20 docenti

per la componente ATA: almeno 4 ATA.

  • Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
  • Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
  • Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
  • Si ricorda inoltre che:

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

 

 

  1. Seggi elettorali
  • Sarà istituito un unico seggio elettorale presso l’ufficio di vicepresidenza della sede centrale. Esso sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
  • Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
  • Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
  • Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
  • Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

 

 

 

 

ll Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Nieddu

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93

Documenti