Circolare n. 15
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Disposizioni applicativa del divieto di fumare
Disposizione
In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne.
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.
Destinatari
La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero
trovarsi, anche occasionalmente, all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili della scuola.
Finalità
La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:
- educare al rispetto delle norme;
- prevenire l’abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passive;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.
Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del
16/12/04, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare e contestare le
infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:
- GAROFALO GIOVANNI (Sede Centrale di Senorbì)
- ALIOTTA DOMENICO (Sede Staccata)
Sarà compito dei predetti funzionari:
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l’apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.
Vigilanza
Tutto il personale scolastico, docente e ata, è invitato a vigilare sull’osservanza del divieto e a segnalare tempestivamente le infrazioni ai funzionari incaricati.
Sanzioni
Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).
La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.
In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell’accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Nieddu
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93
Maurizio Serra
Docente