Circolare 15

Circolare n. 15 – Disposizioni applicativa del divieto di fumare

Circolare n. 15 - Disposizioni applicativa del divieto di fumare

Circolare n. 15

 

ALLE FAMIGLIE

AGLI STUDENTI

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni applicativa del divieto di fumare

 

 

 

Disposizione

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne.

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

 

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero

trovarsi, anche occasionalmente, all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili della scuola.

 

Finalità

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

  • educare al rispetto delle norme;
  • prevenire l’abitudine al fumo;
  • incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
  • garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
  • proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passive;
  • educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

 

Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del

16/12/04, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare e contestare le

infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:

  • GAROFALO GIOVANNI (Sede Centrale di Senorbì)
  • ALIOTTA DOMENICO (Sede Staccata)

Sarà compito dei predetti funzionari:

  • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
  • vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l’apposita modulistica;
  • notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

 

Vigilanza

Tutto il personale scolastico, docente e ata, è invitato a vigilare sull’osservanza del divieto e a segnalare tempestivamente le infrazioni ai funzionari incaricati.

 

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell’accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle

sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

 

 

 

ll Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Nieddu

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93

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